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XII LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. 2 Norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia TITOLO I: Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche TITOLO II: Catasto delle grotte e delle aree carsiche TITOLO III: Norme regolamentari per la tenuta e l’aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche TITOLO IV: Norme per lo sviluppo della speleologia TITOLO V: Vigilanza e sanzioni TITOLO VI: Norme finanziarie TESTO DEL PROPONENTE TITOLO I Art. 1 1. La Regione riconosce l’importanza naturalistica ed ambientale nonché l’interesse culturale, scientifico e turistico del patrimonio speleologico e delle aree carsiche esistenti sul proprio territorio e promuove ogni iniziativa diretta alla loro conoscenza, conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione. Art. 2 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge devono intendersi come: a) “ripari sotto roccia” le cavità sotterranee naturali di sviluppo inferiore a 5 metri lineari; b) “grotte o cavità naturali” le cavità sotterranee naturali di sviluppo superiore ai 5 metri lineari; c) “aree carsiche” le zone in cui si riscontrano morfologie e fenomeni carsici superficiali o comunque in cui esista un collegamento fisico e idrogeologico funzionale con fenomeni carsici ipogei. Art. 3 1. Il patrimonio naturale costituito dalle grotte e dagli ambienti carsici della Sardegna è soggetto alla presente legge per la rilevanza dei valori scientifici, culturali, economici, estetici e paesaggistici che esso presenta. 2. La presente legge, in particolare, considera di pubblico interesse il patrimonio speleologico e carsico in relazione a: a) la salvaguardia del patrimonio naturale costituito da grotte o paesaggi carsici, sia nell’ambito epigeo sia in quello ipogeo; b) la presenza dei fenomeni naturali caratteristici dell’ambiente carsico, di interesse scientifico anche applicativo, concernente i campi geologico, fisico, chimico, biologico e medico, anche al fine di una loro utilizzazione per la speleoterapia; c) la possibilità di utilizzazione del patrimonio speleologico come sede di attività turistiche, escursionistiche, archeologiche, culturali e didattiche; d) la prospezione idrogeologica e la protezione delle risorse idriche del sottosuolo carsico in funzione dell’approvvigionamento idrico degli abitati; e) il patrimonio di testimonianze paleontologiche, paletnologiche, archeologiche o storiche. Art. 4 1. In tutto il territorio regionale è vietato distruggere, occludere o danneggiare i beni tutelati dalla presente legge. 2. Non è consentita alcuna forma di sfruttamento dei beni tutelati quando ciò possa determinare la distruzione o alterarne la consistenza attuale. 3. All’interno delle grotte è vietato inoltre: a) alterare il regime idrico carsico, gli eventuali prelievi di acqua dai corpi idrici carsici deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale, per i soli fini idropotabili, previa valutazione dell’impatto ambientale; b) effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi strettamente indispensabili per l’esplorazione e/o per operazioni di soccorso; c) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici, salvo che nei casi espressamente autorizzati dall’Assessore della difesa dell’ambiente per esclusive ragioni di ricerca e di studio; d) qualsiasi attività che possa creare disturbo alla fauna nidificante, in particolare nella fascia costiera, nei periodi stabiliti con decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente. 4. Nelle grotte in cui sia consentito il libero accesso il Sindaco del Comune interessato provvede a vietarlo in presenza di situazioni di pericolosità, salvo consentirlo per motivi di ricerca scientifica, speleologica o archeologica, effettuata da istituzioni e organismi pubblici o da gruppi speleologici iscritti nel registro ufficiale di cui all’articolo 18 della presente legge. 5. Lo stesso divieto di accesso è disposto dal Sindaco per grotte in cui siano presenti reperti archeologici, paletnologici o paleontologici o situazioni fisiche o biologiche di particolare fragilità o interesse. 6. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente può in ogni momento emanare provvedimenti conservativi urgenti, diretti ad evitare la distruzione, l’ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il deturpamento dei beni oggetto della presente legge nonché l’inquinamento delle acque ipogee. 7. L’Assessore della difesa dell’ambiente, per gli stessi fini indicati nel comma 6, può autorizzare la chiusura degli accessi alle grotte nonché la recinzione e la tabellazione delle cavità carsiche a sviluppo verticale (a pozzo) . 8. I beni tutelati dalla presente legge, qualora siano di particolare rilevanza e interesse, sono riconosciuti monumenti naturali con le procedure previste dall’articolo 23 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31. 9. La Giuntaregionale verifica la compatibilità dei piani e dei programmi che possano interessare i beni tutelati dalla presente legge, con particolare riguardo alle previsioni urbanistiche ed alla localizzazione delle cave in relazione alle caratteristiche dei beni tutelati, e adotta gli accorgimenti necessari a garantire l’integrità dei beni medesimi imponendo il divieto di realizzare interventi che alterino l’assetto idrogeomorfologico. 10. Nel caso in cui una grotta o un’area carsica faccia parte di una zona protetta, la normativa dei relativi piani deve contenere la disciplina per la tutela, valorizzazione e utilizzazione della grotta o dell’area carsica. 11. Qualora risulti necessario assicurare la fruizione pubblica di grotte ed aree carsiche, e ciò non sia altrimenti possibile, è disposta a favore dei Comuni l’espropriazione delle stesse e delle relative aree di rispetto, al fine della loro sistemazione e dotazione di opere o servizi di protezione e della loro destinazione ad usi d'interesse collettivo. 12. L’espropriazione di cui al comma 11 è condizionata ad apposita previsione da parte degli strumenti urbanistici. Per la spesa relativa agli indennizzi ed espropri, la Regione concede specifici contributi sulla base delle disponibilità definite con legge finanziaria. Art. 5 1. I Comuni singoli e associati nel cui territorio sono situate le grotte iscritte al catasto speleologico regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, possono presentare alla Giunta regionale programmi per la salvaguardia dei beni tutelati dalla presente legge e per la gestione di servizi finalizzati alla fruizione delle grotte (visite guidate turistiche e didattiche, esposizioni, mostre, stampa di materiale divulgativo e illustrativo, sistemazione dei percorsi, sistemazione degli accessi alle grotte, pulizia dei sentieri, tabellazione e custodia). 2. Nei programmi devono essere specificati: a) la localizzazione e le caratteristiche delle eventuali opere previste; b) i tempi di realizzazione prevedibili e le priorità degli interventi; c) le forme di finanziamento; d) il soggetto individuato per la gestione e la documentazione che attesti la capacità gestionale e la competenza specifica del medesimo soggetto. 3. Per le opere di sistemazione speleologica, la costruzione, l’ampliamento, il miglioramento e la manutenzione di strutture, di attrezzature e di impianti relativi alle cavità naturali, previo parere della commissione speleologica regionale, ai Comuni possono essere concessi contributi fino al 90% della spesa riconosciuta ammissibile. 4. I contributi di cui al comma 3 sono ripartiti fra i soggetti richiedenti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente. Art. 6 1. Quale organo tecnico consultivo della Giunta e del Consiglio regionale nella materia di cui alla presente legge è istituita la Commissione speleologica regionale così composta: a) dall’Assessore regionale della difesa dell’ambiente o suo delegato, che la presiede; >b) dall’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport o da un suo delegato; c) dall’Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio o da un suo delegato; d) da tre componenti designati dalla Federazione speleologica sarda, esperti speleologici; e) da due componenti designati dalle Università della Sardegna, esperti in geologia, biologia, scienze naturali, paleontologia, paletnologia e archeologia con documentata esperienza di ambienti carsici; f) da tre componenti scelti dal Consiglio regionale, esperti nelle materie di cui alla precedente lettera e) con documentata esperienza di ambienti carsici; g) da due componenti designati dalla Società speleologica italiana; h) da due componenti designati dall'ANCI Sardegna. 2. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da funzionari di adeguata qualifica designati dall’Assessore regionale della difesa dell’ambiente. 3. La Commissione: a) esprime parere e formula proposte in merito al Piano per la tutela e la valorizzazione del patrimonio carsico e speleologico e ai relativi programmi annuali di intervento predisposti dall’Assessore regionale della difesa dell’ambiente e approvati dalla Giunta regionale; b) formula proposte per la gestione e l’aggiornamento del catasto speleologico regionale, della biblioteca speleologica regionale e del centro di documentazione speleologica; c) esprime parere in merito ai progetti di valorizzazione turistica e di gestione delle grotte e dei monumenti carsici. RELAZIONE DEI PROPONENTI TITOLO I: Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche TITOLO II: Catasto delle grotte e delle aree carsiche TITOLO III: Norme regolamentari per la tenuta e l’aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche TITOLO IV: Norme per lo sviluppo della speleologia TITOLO V: Vigilanza e sanzioni TITOLO VI: Norme finanziarie |
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