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XII LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. 2 Norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia TITOLO I: Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche TITOLO II: Catasto delle grotte e delle aree carsiche TITOLO III: Norme regolamentari per la tenuta e l’aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche TITOLO IV: Norme per lo sviluppo della speleologia TITOLO V: Vigilanza e sanzioni TITOLO VI: Norme finanziarie TITOLO II Art. 7 1. E’ istituito il catasto speleologico regionale, in seguito definito CSR, per il censimento, l’individuazione cartografica e la iscrizione dei beni tutelati dalla presente legge e in particolare delle grotte e delle aree carsiche di rilevante importanza scientifica, culturale, idrogeologica, ambientale, paesaggistica. Il CSR è sottoposto alla vigilanza dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente. 2. Il CSR è elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo regionale e rappresenta la documentazione fondamentale ed ufficiale dell’esistenza delle cavità naturali, delle grotte e delle aree carsiche della Sardegna. 3. Presso il CSR è altresì istituito un centro di documentazione speleologica e una biblioteca regionale di speleologia con funzione di documentazione e di informazione. 4. Per ciascuna grotta e area carsica il catasto contiene la localizzazione cartografica, i dati cartografici e topografici, i rilievi speleologici e geologici, i dati qualitativi e quantitativi disponibili sugli acquiferi carsici, compresi quelli sul grado di vulnerabilità, l’indicazione di ogni altra notizia utile alla conoscenza, conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione dei beni tutelati. 5. Il catasto comprende i dati qualitativi e quantitativi disponibili sugli acquiferi carsici, compresi quelli sul loro grado di vulnerabilità, riferiti alle aree carsiche soggette o con potenzialità di sfruttamento per scopi idropotabili. 6. L’iscrizione al catasto di grotte o aree carsiche comporta l’obbligo di adeguamento degli atti di pianificazione e di programmazione ad ogni livello con la trasposizione delle aree comprese nello stesso catasto sulle relative cartografie per tutti gli aspetti e agli effetti della applicazione della presente legge. 7. Per assicurare la specifica tutela e valorizzazione, nonché una utilizzazione non pregiudizievole all’interesse protetto ai sensi della presente legge, le grotte e le aree carsiche iscritte nel catasto regionale sono soggette ad apposita normativa di tutela ed uso da inserire quale variante allo strumento urbanistico. 8. Con deliberazione della Giunta regionale, al fine di agevolare la fruibilità del CSR, può essere prevista la ripartizione del catasto su base territoriale, con sede nei centri localmente ritenuti idonei. La ripartizione territoriale del CSR è definita sulla base di unità geomorfologiche e morfocarsiche omogenee riferite ai seguenti dipartimenti: a) dipartimento della provincia di Sassari; b) dipartimento del Supramonte e del Monte Albo; c) dipartimento dei Tacchi d’Ogliastra; d) dipartimento del Sulcis - Iglesiante; e) dipartimento di Cagliari e del Sarrabus-Gerrei; f) dipartimento della provincia di Oristano. 9. Il coordinamento delle sedi periferiche del CSR, nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, è affidato a personale dotato di idonea e documentata competenza. 10. L’Amministrazione regionale, per la costituzione, l’aggiornamento e la tenuta del catasto, nonché per la gestione del centro di documentazione e della biblioteca speleologica, in armonia con quanto disposto dall’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 1993, n. 46, alle condizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previa convenzione, può avvalersi della collaborazione della Federazione Speleologica Sarda. 11. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, agli stessi soggetti indicati nel comma 11, possono essere affidate in comodato d’uso le attrezzature acquisite con i fondi derivanti dalla legge regionale n. 46 del 1993. Art. 8 1. Tutti i documenti esistenti presso l’archivio del catasto regionale sono di proprietà della Regione e degli autori dei dati. 2. La Giunta regionale, per assicurare l’accesso e la consultazione dei dati catastali, individua gli atti che possono essere rilasciati in copia e stabilisce le modalità di rilascio e gli usi consentiti. La Giunta regionale stabilisce altresì le norme per l’accesso alla biblioteca e al centro di documentazione speleologica. 3. Chiunque, con motivata richiesta e a proprie spese, può ottenere copia degli atti catastali individuati dalla Giunta regionale. La pubblicazione dei dati è subordinata alla citazione delle fonti bibliografiche e del nome degli autori. 4. I dati relativi a grotte e cavità naturali in cui siano presenti reperti paleontologici, paletnologici, archeologici nonché situazioni fisiche o biologiche di particolare interesse o fragilità sono resi disponibili solo quando siano state attivate adeguate misure di salvaguardia. RELAZIONE DEI PROPONENTI TITOLO I: Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche TITOLO II: Catasto delle grotte e delle aree carsiche TITOLO III: Norme regolamentari per la tenuta e l’aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche TITOLO IV: Norme per lo sviluppo della speleologia TITOLO V: Vigilanza e sanzioni TITOLO VI: Norme finanziarie |
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