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XII LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. 2 Norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia TITOLO I: Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche TITOLO II: Catasto delle grotte e delle aree carsiche TITOLO III: Norme regolamentari per la tenuta e l’aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche TITOLO IV: Norme per lo sviluppo della speleologia TITOLO V: Vigilanza e sanzioni TITOLO VI: Norme finanziarie TITOLO III Art. 9 1. Il catasto regionale delle grotte e aree carsiche è organizzato secondo le seguenti sezioni: a) sezione “ripari sotto roccia”, per le cavità naturali di lunghezza inferiore ai 5 metri, con la registrazione dei soli dati essenziali alla loro identificazione topografica e alla sommaria descrizione; b) sezione delle cavità naturali o grotte di lunghezza superiore a 5 metri; c) sezione delle aree carsiche. 2. Ogni sezione dispone di uno specifico archivio, che può essere completamente o in parte memorizzato e gestito su supporti informatici, contenente i fascicoli catastali nonché l'elenco alfabetico. Art. 10 1. Il CSR è costituito dai seguenti documenti: a) lo schedario catastale; b) lo schedario fotografico, limitatamente alla documentazione di aspetti di particolare rilievo relativi allo stato di conservazione, agli eventuali segni di degrado e ai pericoli di inquinamento; c) i rilievi topografici; d) l’elenco alfabetico; e) le serie di tavolette topografiche in scala 1:25.000; f) gli eventuali supporti informatici contenenti le informazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e). Art. 11 1. La Giunta regionale, su designazione dell’Assessore della difesa dell’ambiente, conferisce ad un funzionario regionale della carriera direttiva l’incarico di conservatore del CSR. 2. Qualora il servizio di gestione del catasto venga affidato in concessione ad associazioni o gruppi speleologici, con l’osservanza delle norme del disciplinare di concessione, le funzioni di conservatore possono essere esercitate da un qualificato appartenente a dette organizzazioni e nominativamente individuato con decreto della Giunta regionale su designazione dell’Assessore della difesa dell’ambiente. Art. 12 1. Le iscrizioni catastali sono disposte dal conservatore responsabile che le convalida con la propria firma. 2. Qualunque gruppo speleologico o singolo speleologo può proporre l’iscrizione al catasto regionale di grotte od aree carsiche, corredando la domanda dei dati topografici relativi, nonché di una descrizione, anche sommaria o con foto, dei particolari naturali del terreno. 3. I beni tutelati sono iscritti al CSR quando siano acquisiti almeno i seguenti dati: a) la natura del bene; b) la sigla catastale; c) la denominazione; d) il comune in cui è situato; e) la località; f) l’indicazione della posizione topografica su coordinate geografiche e il riferimento alla relativa carta topografica in scala 1:25.000; g) il nominativo del rilevatore; h) la data e il metodo dei rilievi. 3. Lo schedario catastale non è consultabile dal pubblico. Su di esso non possono essere fatte cancellature od abrasioni. Art. 13 1. Lo schedario catastale è formato da tante schede quanti sono i beni iscritti al catasto. 2. Le schede, numerate progressivamente, sono vidimate dal conservatore e, in caso di revisione, possono essere sostituite su disposizione del medesimo. 3. In ogni scheda sono riportati i dati indicati nel successivo comma 4. Nella scheda deve anche essere inserito il rilievo della cavità, anche sotto forma di allegato grafico idoneo a consentire l’eventuale trasferimento su supporto informatico. 4. Per i beni tutelati dalla presente legge, tenuto conto della natura del bene, sono di norma riportati nelle singole schede: a) la sigla catastale b) la denominazione; c) il comune in cui è situato; d) la località; e) la particella catastale, limitatamente ai beni soggetti a vincoli specifici, in particolare per i monumenti naturali; f) l’indicazione della tavoletta al 25.000; g) l’indicazione della posizione topografica su coordinate geografiche; h) l’indicazione se il bene si trova all’interno di un parco, di un’area protetta, o di un’area soggetta a vincolo idrogeologico, paesaggistico, di uso civico, militare o di altra natura; i) i riferimenti ad eventuale decreto di istituzione di monumento naturale; l) altri dati utili alla conoscenza delle peculiarità del bene tutelato, in particolare quelle di tipo antropologico, paleontologico, paletnologico, naturalistico, ambientale, storico ed altro; m) la quota altimetrica dell’area carsica o dell’accesso alle cavità; n) la destinazione d’uso dell’area carsica o della zona d’ingresso delle cavità, secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti; o) la profondità e lo sviluppo in metri delle cavità naturali per quanto riguarda: 1) la profondità del pozzo d’accesso; 2) la profondità dei pozzi interni; 3) il dislivello fra piano di campagna e fondo; 4) la lunghezza del ramo principale; 5) la lunghezza dei rami laterali; 6) la lunghezza complessiva; p) la natura delle rocce nelle quali si sviluppa; q) le caratteristiche morfologiche; r) l’idrologia; s) gli eventuali aspetti speleoterapici; t) stato di conservazione, eventuali segni di degrado, pericoli di inquinamento; u) bibliografia; v) nominativo del rilevatore; z) la data dei rilievi; aa) l’indicazione degli strumenti e del metodo utilizzati per i rilievi; bb) le eventuali annotazioni; cc) le eventuali revisioni. 5. La sigla catastale è costituita dal numero progressivo di iscrizione al CSR, dalla sigla “SA” indicante la regione Sardegna, dalla sigla della provincia di appartenenza nonché da eventuali riferimenti ad altre catalogazioni, in particolare, quelle riconosciute dalla Società speleologica italiana. Art. 14 1. La descrizione dei beni iscritti al catasto pone in evidenza quegli elementi che non possono essere desunti dal rilievo come, ad esempio, lo stato e la natura della roccia, la presenza di concrezioni e di stillicidio, la natura del suolo, la presenza di acque, i dati meteorologici e ogni altra notizia ritenuta utile per il miglior inquadramento del bene. 2. Nella scheda sono riportate le notizie di eventuali scoperte archeologiche e paleontologiche nonché quelle riferite all’eventuale presenza di reperti biologici, a dati di interesse geologico e idrologico e alle possibilità di richiamo turistico. 3. Il rilievo delle cavità naturali contiene sempre uno spaccato ed una pianta orientata, con l’indicazione della scala metrica e grafica, nonché la sezione longitudinale e, quando sia possibile, le altre sezioni trasversali. Per i segni convenzionali deve di massima essere osservata la iconografia speleologica in uso. Il rilievo deve essere generato da poligonale numerata ed eseguito mediante i metodi topografici speleologici e riportato, in scala adeguata, su supporto lucido indeformabile squadrato. 4. Alla scheda catastale, devono essere allegati i rilievi di massima, in scala adeguata al bene tutelato, ed eseguiti almeno con il metodo topografico in uso fra gli speleologi, cioè, con bussola e nastro metrico. In ogni caso deve essere specificato il metodo e gli strumenti utilizzati. 5. I dati bibliografici sono riportati nella scheda secondo le istruzioni emanate dall’Assessore della difesa dell’ambiente in conformità della prassi internazionale e sentita la commissione speleologica regionale. Art. 15 1. La posizione topografica di ciascuna cavità è riportata sulle tavolette topografiche in scala 1:25.000 con un cerchietto rosso del diametro di mm. 1, con l’indicazione del solo numero progressivo con il quale la cavità medesima è contrassegnata nel CSR. Nel caso di aree carsiche, sulle tavolette, al posto del cerchietto, è riportato il perimetro delle stesse aree. 2. Le tavolette originali sono vistate dal coordinatore generale dell’Assessorato della difesa dell’ambiente. Una copia delle medesime, previa vidimazione del conservatore del CSR, è posta a disposizione del pubblico per la consultazione. Art. 16 1. Tutte le cavità naturali accessibili, compresi i ripari sotto roccia, possono essere iscritte al catasto regionale. 2. Una cavità naturale può essere iscritta al catasto regionale nella sezione delle grotte quando la sua lunghezza e la sua profondità superino i 5 metri e se ne conoscano la posizione topografica e la quota del suo ingresso con riferimento alla cartografia in scala 1:25.000. 3. Un’area carsica è inclusa nel catasto regionale quando ne sia riconosciuta l’importanza per la quantità e qualità dei fenomeni carsici ipogei e superficiali ivi presenti e se ne conosca l’ubicazione e la perimetrazione con riferimento alla cartografia in scala 1:25.000 con l’ubicazione dei fenomeni carsici cartografabili presenti. 4. Chiunque può proporre l’iscrizione al CSR di una cavità naturale o di un’area carsica, secondo le norme contenute nella presente legge, comunicando i dati fondamentali ed eventuali rilievi o documentazione topografica, fotografica o bibliografica e fornendo tutte le informazioni sulle peculiarità speleologiche e ambientali, sulle risorse idriche o di altra natura, per cui si ritiene meritevole l’iscrizione alla specifica sezione del catasto. 5. Sulla base della richiesta pervenuta, il conservatore del CSR, previa verifica dei dati, provvede all’accatastamento o meno del bene nella relativa sezione dandone successiva comunicazione al richiedente, con gli eventuali relativi dati. RELAZIONE DEI PROPONENTI TITOLO I: Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche TITOLO II: Catasto delle grotte e delle aree carsiche TITOLO III: Norme regolamentari per la tenuta e l’aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche TITOLO IV: Norme per lo sviluppo della speleologia TITOLO V: Vigilanza e sanzioni TITOLO VI: Norme finanziarie |
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