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XII LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. 2 Norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia TITOLO I: Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche TITOLO II: Catasto delle grotte e delle aree carsiche TITOLO III: Norme regolamentari per la tenuta e l’aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche TITOLO IV: Norme per lo sviluppo della speleologia TITOLO V: Vigilanza e sanzioni TITOLO VI: Norme finanziarie TITOLO IV Art. 17 1. Al fine di incentivare e sviluppare la ricerca scientifica e gli studi sulla speleologia in Sardegna, la Giunta regionale, su iniziativa dell’Assessore della difesa dell’ambiente, sentito il parere della Commissione speleologica regionale, predispone e aggiorna periodicamente un piano che abbia come fine la conoscenza, la salvaguardia e la fruizione dei beni tutelati dalla presente legge nonché la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche. 2. Sulla base delle indicazioni del piano di cui al comma 1, nei limiti delle risorse allo scopo destinate con legge finanziaria, i programmi annuali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio carsico e speleologico prevedono la concessione di contributi per: a) la promozione di pubblicazioni di settore; b) l’acquisto e ammodernamento di attrezzature; c) l’organizzazione di corsi di speleologia; d) l’organizzazione di gruppi regionali di guide speleologiche volontarie o professionali da attuarsi mediante appositi corsi con esami, approvati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione speleologica regionale, curati, in particolare, dalle scuole di speleologia costituite a livello regionale e locale dalle associazioni e dai gruppi speleologici della Sardegna iscritti nell’elenco di cui alla presente legge; e) ogni altra manifestazione e iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso tecnico e scientifico e la sicurezza delle attività speleologiche. 3. Contestualmente alla presentazione del programma dei finanziamenti, l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente presenta una relazione sulle attività finanziate e svolte nell'anno precedente e sui risultati conseguiti. 4. Nella predisposizione dei programmi di intervento la Giunta regionale attribuisce titolo preferenziale agli interventi localizzati all’interno dei parchi, delle riserve naturali, dei monumenti, delle aree protette e dei sistemi di aree di interesse naturalistico ambientale. 5. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente titolo sono: a) gli enti locali; b) le associazioni e i gruppi speleologici iscritti all’elenco regionale. 6. I soggetti di cui al comma 5, entro il 31 marzo di ogni anno, per iniziative connesse all’applicazione della presente legge, possono presentare alla Giunta regionale i programmi relativi a: a) ricerche ed esplorazioni in aree carsiche, o in cavità in fase di esplorazione e documentazione di esse; b) lo studio geologico, geografico, idrogeologico, chimico, fisico, biologico, paleontologico e paletnologico e storico dei sistemi carsici; c) la stampa di pubblicazioni e periodici a carattere scientifico e divulgativo; d) l’organizzazione di manifestazioni, convegni e mostre e la partecipazione dei gruppi speleologici a manifestazioni e convegni ed a corsi specialistici atti ad aumentarne la qualificazione; e) l’esplorazione speleologica dei complessi carsici; f) l’organizzazione di corsi di speleologia omologati alla Scuola regionale di speleologia, sezione della Scuola nazionale di speleologia della Società speleologica italiana; g) l’organizzazione dei corsi di preparazione professionale per guida speleologica specificatamente orientati agli aspetti culturali e scientifici oltre che alla conservazione dei valori ambientali; h) l’adeguamento e l'ammodernamento delle dotazioni di materiale speleologico ed attrezzature per la ricerca. Art. 18 1. Presso l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente è istituito l’elenco regionale delle associazioni e dei gruppi speleologici della Sardegna. 2. Le associazioni e i gruppi speleologici aventi sede in Sardegna possono richiedere l’iscrizione all’elenco regionale di cui al comma 1 purché regolarmente costituiti, con proprio statuto approvato e notificato all’Assessorato della difesa dell’ambiente e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) un numero di soci non inferiore a venti; b) documentazione sullo svolgimento di attività speleologiche da almeno tre anni o almeno cinque soci in possesso del requisito di istruttore di speleologia riconosciuto dalle scuole di speleologia; c) adeguata polizza di assicurazione per tutti i soci contro gli infortuni derivanti dall’espletamento dell’attività speleologica. 3. In sede di prima applicazione, i gruppi speleologici aderenti alla Federazione speleologica sarda, purché in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, a domanda della stessa Federazione, sono iscritti all’elenco regionale. RELAZIONE DEI PROPONENTI TITOLO I: Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche TITOLO II: Catasto delle grotte e delle aree carsiche TITOLO III: Norme regolamentari per la tenuta e l’aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche TITOLO IV: Norme per lo sviluppo della speleologia TITOLO V: Vigilanza e sanzioni TITOLO VI: Norme finanziarie |
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