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XII LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. 2 Norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia TITOLO I: Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche TITOLO II: Catasto delle grotte e delle aree carsiche TITOLO III: Norme regolamentari per la tenuta e l’aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche TITOLO IV: Norme per lo sviluppo della speleologia TITOLO V: Vigilanza e sanzioni TITOLO VI: Norme finanziarie TITOLO V Art. 19 1. L’Amministrazione regionale provvede all’applicazione della presente legge e in collaborazione con gli enti locali assicura la vigilanza a tutela del patrimonio speleologico e carsico della Sardegna. 2. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale esercita le funzioni concernenti l’accertamento e la contestazione della violazione delle norme di tutela contenute nella presente legge, compresa l’applicazione e la notifica delle sanzioni relative alla violazione. 3. Qualora gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui vigilanza è demandata ad altri enti o organismi, provvedono ad informare tempestivamente l’ente o l’organismo competente. Art. 20 1. L’inosservanza delle norme di tutela contenute nella presente legge comporta la riduzione in pristino e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che il fatto non costituisca reato: a) da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 per l'alterazione del regime idrico carsico; b) da lire 2.000.000 a lire 5.000.000 per ogni danneggiamento delle grotte e delle aree carsiche iscritte nell’elenco regionale; c) da lire 2.000.000 a lire 5.000.000 per ogni metro cubo di grotta interessato da distruzione, occlusione o danneggiamento; d) da lire 300.000 a lire 1.000.000 per l'abbandono di rifiuti nelle grotte e nelle aree carsiche iscritte nell’elenco regionale; e) da lire 2.000.000 a lire 5.000.000 per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi e sbancamenti; f) da lire 2.000.000 a lire 10.000.000 per l'asportazione o il danneggiamento di concrezioni, di animali, di vegetali, di fossili o di altri reperti dalle grotte e dalle aree carsiche iscritte nell’elenco regionale; g) da lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione del divieto di accesso; h) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per ogni metro cubo di discarica di rifiuti abbandonati in aree carsiche. 2. L’accertamento e la contestazione delle violazioni alle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell’attività vietata. RELAZIONE DEI PROPONENTI TITOLO I: Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche TITOLO II: Catasto delle grotte e delle aree carsiche TITOLO III: Norme regolamentari per la tenuta e l’aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche TITOLO IV: Norme per lo sviluppo della speleologia TITOLO V: Vigilanza e sanzioni TITOLO VI: Norme finanziarie |
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